CAPITOLO IV Il
Collegio dei Sindaci
Art.10 - Il Collegio dei
Sindaci della U.S.T. provvede al controllo amministrativo e adempie alle
proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo
Regolamento. Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto
consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente
sull’andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio
Generale della U.S.T.; risponde della propria azione dinanzi al
Congresso. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di
cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non
sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si
esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del
Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede
congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono
immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio
quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o
altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente
sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero
dei suffragi. Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio
Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più
candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Consiglio
Generale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente,
scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o
titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza
riguardi il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha
facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non
iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica
competenza professionale. I Sindaci non possono far parte di organi
deliberanti di pari livello. E’ inoltre incompatibile la carica di sindaco
di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo. Il
Collegio dei Sindaci della U.S.T. provvede al controllo amministrativo
anche degli enti della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi
enti che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto
stabilito dal Regolamento di attuazione allo
Statuto. |