STATUTO della CISL

Unione Sindacale Territoriale di Como


CAPITOLO IV
Il Collegio dei Sindaci

Art.10 - Il Collegio dei Sindaci della U.S.T. provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato esecutivo sia al Consiglio Generale della U.S.T.; risponde della propria azione dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E’ inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.
Il Collegio dei Sindaci della U.S.T. provvede al controllo amministrativo anche degli enti della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.